| 1 | OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: |
| 2 | Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. |
| 3 | Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. |
| 4 | Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. |
| 5 | Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; |
| 6 | faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. |
| 7 | E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. |
| 8 | Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. |
| 9 | E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. |
| 10 | Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. |
| 11 | E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni. |
| 12 | Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. |
| 13 | Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. |
| 14 | Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. |
| 15 | Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. |
| 16 | Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. |
| 17 | Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. |
| 18 | E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; |
| 19 | se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. |
| 20 | E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. |
| 21 | Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro. |
| 22 | E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. |
| 23 | Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; |
| 24 | occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per piè; |
| 25 | arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. |
| 26 | E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva, e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. |
| 27 | Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente. |
| 28 | E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. |
| 29 | Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. |
| 30 | Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. |
| 31 | Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. |
| 32 | Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue. |
| 33 | E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; |
| 34 | ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo. |
| 35 | E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. |
| 36 | Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo. |